APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI - ORDINANZA N. 3 DEL 31/07/2022
E' stata emessa l'ordinanza n. 3 del 21 luglio 2022 con oggetto APPLICAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI.
Si ordina che:
1) Aree a coltura cerealicola o foraggera
I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
2) Aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14)
I proprietari, gli affittuari e i conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici-ricettivi, produttivi, strutture viarie, devono provvedere a proprie spese a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschivi regionale in corso di validità.
3) Attività turistiche e ricettive
I proprietari, i gestori ed i conduttori di attività alberghiere ed extralberghiere insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi.
Ordinanza n. 3/2022